Commercialista1 min di lettura
Sovraindebitamento: omologa accordo non sospende riscossione tributaria
Principio giurisprudenziale chiarisce che l'omologa dell'accordo di composizione della crisi non paralizza automaticamente la riscossione delle cartelle esattoriali.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
La giurisprudenza consolida il principio secondo cui l'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 74 CCII) non determina automaticamente la sospensione delle procedure di riscossione coattiva delle cartelle esattoriali. Il creditore pubblico mantiene la facoltà di proseguire l'attività di recupero anche dopo l'omologa, salvo specifiche previsioni contenute nell'accordo stesso. La sospensione deve essere espressamente richiesta e motivata dal debitore secondo le ordinarie procedure.
DA QUANDO
Principio consolidato nella prassi giurisprudenziale corrente
CHI COLPISCE
Contribuenti in procedura di sovraindebitamento con debiti tributari iscritti a ruolo, professionisti e imprese minori che ricorrono alla composizione della crisi ex CCII, studi professionali che assistono clienti in crisi finanziaria con esposizioni verso Fisco ed enti previdenziali. Include sia persone fisiche che ditte individuali e piccole società escluse dalle procedure concorsuali ordinarie.
COSA FARE
1) Informare i clienti in procedura di sovraindebitamento che l'omologa non blocca automaticamente le cartelle. 2) Richiedere espressamente la sospensione della riscossione nel testo dell'accordo di composizione, specificando i debiti tributari coinvolti. 3) Per le procedure già omologate, valutare istanza di sospensione ex art. 39 DPR 602/73 o rateizzazione straordinaria. 4) Coordinare con il gestore della crisi per inserire clausole specifiche sulla riscossione negli accordi futuri. 5) Monitorare eventuali pignoramenti durante la procedura.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.