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Commercialista2 min di lettura

Sovraindebitamento: omologa accordo non sospende riscossione tributaria

Nelle procedure di sovraindebitamento, la sospensione della riscossione delle cartelle non discende automaticamente dall'omologa dell'accordo, ma dalle misure protettive (art. 54 CCII) che il debitore deve richiedere espressamente.

COSA CAMBIA

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), l'omologazione dell'accordo o del piano non determina di per sé la sospensione delle procedure di riscossione coattiva delle cartelle esattoriali. La sospensione delle azioni esecutive e cautelari deriva dalle misure protettive previste dall'art. 54 CCII, che il debitore deve richiedere al tribunale al momento del deposito della domanda. Sul versante dei debiti tributari, la transazione fiscale (art. 63 CCII) e il cram down fiscale (art. 80 co. 3 CCII) consentono di trattare e ridurre i crediti erariali: in caso di dissenso dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS, il tribunale può comunque omologare se la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

DA QUANDO

Quadro vigente del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e successive modifiche).

CHI COLPISCE

Contribuenti in procedura di sovraindebitamento con debiti tributari iscritti a ruolo: consumatori, professionisti, imprenditori minori e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ordinaria. Riguarda gli studi professionali che assistono clienti in crisi finanziaria con esposizioni verso Fisco ed enti previdenziali, sia persone fisiche sia ditte individuali e piccole società.

COSA FARE

1) Informare i clienti in procedura che l'omologa non blocca automaticamente le cartelle: la protezione dal recupero coattivo va attivata con la richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII al deposito della domanda. 2) Verificare che la domanda includa la richiesta di misure protettive, indicando i debiti tributari e previdenziali coinvolti. 3) Per il trattamento dei debiti fiscali, impostare la transazione fiscale (art. 63 CCII) valutando la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, presupposto del cram down ex art. 80 co. 3 CCII in caso di voto contrario del Fisco. 4) Per procedure già avviate senza misure protettive, valutare istanza di sospensione amministrativa ex art. 39 DPR 602/1973. 5) Coordinarsi con l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e monitorare eventuali atti esecutivi durante la procedura.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.