Anteprima gratuita fino al 1 giugno 2026. Scopri cosa arriverà →

CommercialistaIn vigore1 min di lettura

Schema d'atto e accesso atti: nuove regole D.Lgs. 219/2023 creano dubbi

Decreto attuativo delega fiscale modifica procedure su schema d'atto e accesso agli atti nel contenzioso tributario. ODCEC Milano segnala criticità sui termini.

Pubblicato il 11 maggio 2026

COSA CAMBIA

Il D.Lgs. 219/2023 (decreto attuativo della delega fiscale) ha modificato le procedure di schema d'atto e accesso agli atti previste dallo Statuto dei diritti del contribuente. Le nuove disposizioni introducono cambiamenti nei termini per le controdeduzioni e nelle modalità di accesso alla documentazione utilizzata per gli accertamenti. ODCEC Milano evidenzia che le modifiche creano incertezze operative sui tempi di risposta e sulle procedure da seguire, richiedendo chiarimenti urgenti dall'Agenzia delle Entrate per evitare errori procedurali nel contenzioso.

DA QUANDO

Disposizioni già in vigore dal D.Lgs. 219/2023

CHI COLPISCE

Commercialisti e contribuenti coinvolti in procedure di accertamento fiscale che utilizzano l'istituto dello schema d'atto (art. 5-bis Statuto diritti contribuente) e l'accesso agli atti (art. 7 Statuto). Particolarmente rilevante per chi gestisce contenziosi tributari complessi dove la fase pre-contenziosa è strategica per la difesa.

COSA FARE

1) Sospendere l'applicazione delle precedenti prassi operative su schema d'atto fino ai chiarimenti ufficiali. 2) Monitorare il sito Agenzia Entrate per circolari interpretative del D.Lgs. 219/2023. 3) Nei casi pendenti, calcolare i termini per controdeduzioni con particolare cautela, applicando il principio del termine più breve in caso di dubbio. 4) Documentare ogni richiesta di accesso agli atti con riferimento esplicito alle nuove disposizioni. 5) Informare i clienti sui possibili ritardi nelle strategie difensive pre-contenziose.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.