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Commercialista1 min di lettura

Rottamazione-quinquies: nuove FAQ Agenzia Entrate-Riscossione

Aggiornate le FAQ sulla rottamazione-quinquies con chiarimenti su istanze, decadenza, rateizzazione e cartelle escluse dal beneficio.

Pubblicato il 11 maggio 2026

COSA CAMBIA

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato FAQ aggiornate sulla rottamazione-quinquies (DL 108/2023 convertito in L. 143/2023). I chiarimenti riguardano: criteri di ammissibilità delle cartelle, modalità di presentazione istanza tramite portale dedicato, calcolo degli importi dovuti (solo capitale e sanzioni ridotte, esclusi interessi di mora), gestione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento rate, compatibilità con piani di dilazione in corso. Precisazioni anche su cartelle già pagate parzialmente e recupero somme versate in eccesso.

DA QUANDO

Chiarimenti applicabili dalla pubblicazione delle FAQ

CHI COLPISCE

Contribuenti con cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023, inclusi soggetti in regime forfetario, imprese, professionisti con partita IVA. Escluse le cartelle relative a sanzioni penali tributarie, recuperi aiuti di Stato, tributi doganali e contributi previdenziali per domestic workers. Ammesse anche le cartelle già oggetto di precedenti rottamazioni non perfezionate.

COSA FARE

1) Verificare l'ammissibilità delle cartelle dei clienti consultando le FAQ aggiornate e il cassetto fiscale. 2) Accedere al portale dedicato rottamazione-quinquies per presentare istanza entro il 30 aprile 2024 (termine già scaduto per nuove istanze). 3) Per istanze già presentate, monitorare le scadenze delle rate: prima rata entro 31 luglio 2024, successive ogni 2 mesi. 4) Calcolare gli importi dovuti escludendo interessi di mora e sanzioni oltre il 5%. 5) Gestire eventuali comunicazioni di decadenza verificando i pagamenti effettuati.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.