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Riscritto l'art. 54 del TUIR: nuova determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il decreto sostituisce integralmente l'art. 54 TUIR e inserisce nuove norme su plusvalenze, minusvalenze, spese e operazioni straordinarie per gli esercenti arti e professioni. Nuovo anche l'art. 177-bis sulla neutralità fiscale dei conferimenti di studi in società tra professionisti.
COSA CAMBIA
L'art. 54 TUIR è sostituito: il reddito di lavoro autonomo resta differenza tra compensi percepiti e spese sostenute, ma vengono introdotti gli articoli 54-bis (plusvalenze), 54-ter (rimborsi e riaddebiti), 54-quater (minusvalenze), 54-quinquies (ammortamenti beni mobili/immobili, canoni leasing), 54-sexies (ammortamento clientela ed elementi immateriali, max 1/5 del costo), 54-septies (spese di rappresentanza 1%, alberghi/ristoranti 75% entro il 2% dei compensi, formazione entro 10.000 euro, servizi di certificazione competenze entro 5.000 euro) e 54-octies (redditi assimilati). Introdotto l'art. 177-bis: conferimenti di clientela e complessi organizzati in società tra professionisti, apporti in associazioni/società semplici, trasformazioni, fusioni, scissioni e trasferimenti per causa di morte non costituiscono realizzo di plusvalenze. Modifiche correlate a registro (DPR 131/1986) e IVA (DPR 633/1972) per tali operazioni.
DA QUANDO
Le nuove regole sul reddito di lavoro autonomo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (art. 6, comma 1). Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, restano le vecchie regole per le spese addebitate analiticamente al committente e i relativi rimborsi (art. 6, comma 2). L'art. 54-sexies, comma 3 (ammortamento clientela) ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (art. 6, comma 4).
CHI COLPISCE
Esercenti arti e professioni, associazioni e società tra professionisti; committenti tenuti al rimborso analitico delle spese; professionisti che intendono realizzare conferimenti, trasformazioni, fusioni o scissioni di studi, o gestire il trasferimento per causa di morte dell'attività professionale.
COSA FARE
Ricalcola la determinazione del reddito dei clienti professionisti secondo i nuovi articoli 54-bis/54-octies (plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti beni mobili/immobili e beni immateriali). Verifica i nuovi limiti di deducibilità per spese di rappresentanza, alberghi/ristoranti, formazione e servizi di certificazione delle competenze. Applica il regime transitorio fino al 31/12/2024 per rimborsi spese da incarico. Valuta con i clienti operazioni straordinarie (conferimento clientela in STP, fusione, trasformazione, successione) alla luce della neutralità fiscale prevista dal nuovo art. 177-bis, aggiornando anche il trattamento ai fini registro e IVA.
APPROFONDIMENTO
Le quote di ammortamento del costo dei diritti d'utilizzazione di opere dell'ingegno e brevetti restano deducibili fino al 50% del costo; le apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico sono deducibili nella misura dell'80%.
Fonte: Normattiva(normattiva.it)
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.