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CommercialistaIn vigore2 min di lettura

Riforma delle sanzioni tributarie amministrative: nuove misure fisse per dichiarazioni infedeli, omesse e violazioni IVA

Il D.Lgs. 87/2024 sostituisce le sanzioni 'da-a' con percentuali fisse per omessa/infedele dichiarazione, IVA, ritenute e crediti d'imposta, e rivede il sistema del ravvedimento operoso e del cumulo delle violazioni. Si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

COSA CAMBIA

Le sanzioni per omessa dichiarazione redditi/IRAP passano dal 120-240% al 120% fisso (min 250 euro); per dichiarazione infedele dal 90-180% al 70% fisso (min 150 euro). Stessa logica per IVA (omessa: 120% fisso; infedele: 70% fisso), ritenute (sostituti d'imposta) e imposta di registro, successioni, bollo, ipocatastali, spettacoli, concessioni governative, assicurazioni. Introdotta la nuova gradazione per dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni o tramite integrativa (sanzione ex art. 13 c.1 aumentata al triplo o al doppio). Riviste le sanzioni su crediti inesistenti/non spettanti (25%, 70%, aumento da metà a doppio), utilizzo indebito di fatture, inversione contabile. Nel D.Lgs. 472/1997: responsabilità sanzionatoria esclusivamente a carico di società/enti (non più anche della persona fisica salvo interposizione fittizia); nuova causa di non punibilità per adeguamento a prassi dell'Amministrazione entro 60 giorni; ravvedimento operoso con nuove riduzioni scaglionate (1/7, 1/6, 1/5, 1/4) legate a comunicazione schema di atto e adesione al verbale; cumulo giuridico esteso ma escluso per omessi versamenti e indebite compensazioni; rateazione della definizione agevolata fino a 8-16 rate trimestrali; principio di proporzionalità e offensività codificato.

DA QUANDO

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 (esclusa la lettera o) del comma 1) e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

CHI COLPISCE

Contribuenti persone fisiche e società soggetti a imposte sui redditi, IRAP, IVA; sostituti d'imposta; soggetti tenuti a scritture contabili; cessionari/committenti in operazioni con inversione contabile o fatture irregolari; soggetti che utilizzano crediti d'imposta in compensazione; contribuenti soggetti a imposta di registro, successioni e donazioni, ipocatastali, bollo, spettacoli, concessioni governative e assicurazioni private.

COSA FARE

Verifica per ciascun cliente le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 per applicare le nuove misure sanzionatorie fisse in luogo delle vecchie forbici. Ricalcola le sanzioni per dichiarazioni omesse/infedeli e per ritardi IVA secondo le nuove percentuali (es. 120% omessa, 70% infedele). Valuta l'utilizzo del ravvedimento operoso con le nuove riduzioni scaglionate (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4) in base al momento della regolarizzazione rispetto a verbali, comunicazioni di schema di atto o istanze di adesione. Verifica se il credito utilizzato in compensazione rientra tra i crediti 'inesistenti' o 'non spettanti' per applicare la sanzione corretta (25%, 70% o aumentata). Segnala ai clienti la nuova causa di non punibilità in caso di adeguamento a documenti di prassi entro 60 giorni dalla pubblicazione. Per le società, verifica che la sanzione pecuniaria sia imputata esclusivamente all'ente e non più anche al rappresentante legale, salvo casi di interposizione fittizia.

APPROFONDIMENTO

Il decreto modifica anche le sanzioni accessorie (art. 12 D.Lgs. 471/1997): elevata la durata della sospensione (da «uno a tre mesi» a «tre a sei mesi» e, nel secondo periodo, fino a dodici mesi in luogo di sei) e soppresse le soglie in euro (minimo 40.000 e massimo 80.000) previste per la più grave delle violazioni; per i soggetti dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 le soglie di applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà (nuovo comma 1-bis). Introdotto l'art. 17-bis nel D.Lgs. 472/1997 sulla definizione agevolata delle sanzioni in caso di annullamento parziale dell'atto (autotutela parziale), con rinuncia al ricorso alle condizioni esistenti alla notifica.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.