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Rivalutazione delle partecipazioni 2026: imposta sostitutiva al 21%, versamento entro il 30 novembre
La Legge di Bilancio 2026 innalza dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026. Il versamento, anche rateale, va effettuato entro il 30 novembre 2026.
COSA CAMBIA
La rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni, fondata sull'art. 5 della L. 448/2001 e resa misura a regime dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), subisce un ritocco con la Legge di Bilancio 2026: l'art. 1, comma 144, della L. 199/2025 innalza dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni (l'aliquota sui terreni resta al 18%). La rivalutazione consente di rideterminare il valore di carico delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 al di fuori del regime d'impresa, riducendo o azzerando la futura plusvalenza tassabile in caso di cessione. L'imposta sostitutiva si calcola sull'intero valore di perizia, mentre la tassazione ordinaria (26%) colpisce solo la plusvalenza realizzata: con l'aliquota al 21% l'operazione conviene solo in presenza di plusvalenze latenti elevate rispetto al costo storico.
DA QUANDO
Rivalutazioni riferite alle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, da perfezionare con versamento (anche in tre rate annuali) entro il 30 novembre 2026.
CHI COLPISCE
Persone fisiche non esercenti attività d'impresa, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali che detengono partecipazioni, quotate e non quotate, al di fuori del regime d'impresa alla data del 1° gennaio 2026. Riguarda gli studi che assistono questi soggetti nella pianificazione delle cessioni di quote e nella valutazione di convenienza dell'affrancamento.
COSA FARE
1) Individuare le partecipazioni possedute dai clienti al 1° gennaio 2026 fuori dal regime d'impresa. 2) Per le partecipazioni non quotate, far redigere e asseverare la perizia giurata di stima da un professionista abilitato entro il termine; per le quotate rileva il valore normale di dicembre. 3) Valutare la convenienza confrontando il 21% sull'intero valore di perizia con il 26% sulla sola plusvalenza in caso di cessione senza rivalutazione. 4) Versare l'imposta sostitutiva in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con la prima entro il 30 novembre 2026. 5) Riportare la rivalutazione nel quadro RT del modello Redditi. 6) Conservare perizia giurata e quietanze di versamento.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.