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Quadro RT: compilazione per partecipazioni rivalutate ex art. 110 TUIR
Istruzioni operative per la corretta compilazione del quadro RT del modello Redditi relativo alle partecipazioni rivalutate secondo l'art. 110 del TUIR.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
L'articolo 110 del TUIR consente la rivalutazione delle partecipazioni non immobilizzate con versamento dell'imposta sostitutiva del 3%. Nel quadro RT del modello Redditi vanno indicati: colonna 1 (codice partecipazione), colonna 2 (valore originario), colonna 3 (maggior valore rivalutato), colonna 4 (imposta sostitutiva dovuta). La rivalutazione produce effetti fiscali solo se perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione, con versamento contestuale dell'imposta sostitutiva.
DA QUANDO
Disciplina vigente per le dichiarazioni dei redditi 2024 e successive
CHI COLPISCE
Soggetti IRES e IRPEF che detengono partecipazioni non immobilizzate rivalutate ai sensi dell'art. 110 TUIR. Include imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti con partecipazioni nel patrimonio d'impresa. Escluse le partecipazioni immobilizzate e quelle detenute da enti non commerciali.
COSA FARE
1) Verificare che la rivalutazione sia stata perfezionata con versamento imposta sostitutiva entro termine dichiarazione. 2) Compilare quadro RT: inserire codice identificativo partecipazione, valore storico, maggior valore, imposta versata. 3) Controllare coerenza con libro inventari e bilancio. 4) Per società di persone: riportare dati anche nelle dichiarazioni dei soci. 5) Conservare documentazione del versamento e della delibera di rivalutazione. 6) Verificare impatti su calcolo plusvalenze future.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.