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PEX: commercialità effettiva prevale sui limiti dimensionali
Cambio di prassi sull'esenzione partecipazione: non bastano più i parametri quantitativi, serve valutazione sostanziale dell'attività commerciale della partecipata.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
L'Agenzia delle Entrate modifica l'orientamento interpretativo sulla participation exemption (art. 87 TUIR). Non è più sufficiente il rispetto dei limiti dimensionali (ricavi superiori a 7,5 milioni o dipendenti oltre 80) per escludere l'esenzione. Diventa decisiva la valutazione sostanziale della commercialità dell'attività svolta dalla partecipata. Anche società formalmente commerciali possono perdere il beneficio se l'attività prevalente è gestoria/immobiliare passiva. La prassi si allinea alla giurisprudenza della Cassazione che privilegia la sostanza economica.
DA QUANDO
Applicabile ai realizzi e alle distribuzioni dal periodo d'imposta 2024
CHI COLPISCE
Società di capitali e imprenditori individuali che detengono partecipazioni in società controllate o collegate, specialmente holding operative, family office, società immobiliari e veicoli di investimento. Particolare attenzione per gruppi con strutture articolate dove le controllate svolgono attività miste (operative + gestionali) o prevalentemente patrimoniali nonostante i requisiti dimensionali.
COSA FARE
1) Rianalizzare il portafoglio partecipazioni verificando la natura sostanziale delle attività svolte dalle partecipate, non solo i parametri quantitativi. 2) Documentare l'effettiva commercialità attraverso analisi dei ricavi per tipologia, organizzazione aziendale, personale dedicato alle attività operative. 3) Per realizzi 2024 in corso, rivalutare le posizioni fiscali sui capital gain già contabilizzati. 4) Aggiornare le procedure di due diligence pre-cessione includendo la valutazione di commercialità sostanziale. 5) Comunicare ai clienti holding i nuovi criteri per pianificazioni future.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.