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Omesso versamento IVA: nuova causa di non punibilità per importi sotto soglia
La riforma tributaria introduce una causa di non punibilità per l'omesso versamento IVA quando l'importo non supera specifiche soglie annuali stabilite dal decreto.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
Il decreto legislativo di riforma tributaria (D.Lgs. 87/2024, art. 15) introduce una nuova causa di non punibilità penale per l'omesso versamento IVA. Non si applica più la sanzione penale quando l'imposta evasa non supera 50.000 euro per anno solare e 250.000 euro considerando un quadriennio mobile. La soglia si calcola al netto di compensazioni legittime e versamenti spontanei effettuati entro la scadenza ordinaria della dichiarazione annuale. Resta applicabile solo la sanzione amministrativa tributaria.
DA QUANDO
Per i fatti commessi a partire dal 1° settembre 2024
CHI COLPISCE
Soggetti passivi IVA (imprese individuali, società, professionisti) che presentano omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto. La norma si applica sia ai titolari di partita IVA in regime ordinario che forfetario quando soggetti ad IVA (cessioni intracomunitarie, reverse charge). Sono esclusi i casi di frode carosello o dichiarazione fraudolenta già configurati come reati diversi dall'omesso versamento.
COSA FARE
1) Rivedere le posizioni dei clienti con omessi versamenti IVA in corso di accertamento o contenzioso verificando se rientrano nelle nuove soglie di non punibilità. 2) Per importi sotto soglia, valutare strategie difensive che evidenzino l'applicabilità della causa di non punibilità nei rapporti con GdF o Procura. 3) Aggiornare le procedure di controllo mensile/trimestrale IVA per monitorare il cumulo annuale dei versamenti omessi rispetto alle soglie. 4) Informare i clienti della permanenza della sanzione amministrativa anche sotto soglia penale.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.