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CommercialistaIn vigore1 min di lettura

Omesso versamento IVA: nuova causa di non punibilità da riforma tributaria

La riforma tributaria introduce una nuova esimente penale per l'omesso versamento IVA, modificando il quadro sanzionatorio del reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000.

Pubblicato il 11 maggio 2026

COSA CAMBIA

Il D.Lgs. 219/2023 della riforma tributaria ha introdotto una nuova causa di non punibilità per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). La modifica amplia le esimenti già previste, introducendo criteri specifici che escludono la rilevanza penale in determinate circostanze legate al comportamento collaborativo del contribuente o a situazioni di particolare difficoltà economica documentata. Il nuovo istituto si affianca alle cause di non punibilità già esistenti per i reati tributari, rafforzando il principio di extrema ratio del diritto penale.

DA QUANDO

Per i fatti commessi dal 1° gennaio 2024

CHI COLPISCE

Contribuenti IVA (imprese e professionisti) che si trovano in situazioni di omesso versamento dell'imposta per importi superiori a 250.000 euro nel periodo d'imposta. Rileva particolarmente per soggetti con difficoltà di liquidità che abbiano mantenuto comportamenti collaborativi con l'Amministrazione finanziaria. Non si applica in caso di recidiva specifica o quando l'omesso versamento derivi da operazioni fraudolente o simulate.

COSA FARE

Verificare per tutti i clienti con contenziosi penali IVA pendenti se ricorrono i presupposti della nuova esimente. Documentare eventuali comportamenti collaborativi (comunicazioni volontarie, rateizzazioni richieste, versamenti parziali) e situazioni di difficoltà economica oggettiva. Per nuovi casi, predisporre strategie difensive che valorizzino la causa di non punibilità sin dalla fase preprocessuale. Aggiornare i protocolli di compliance IVA inserendo procedure per documentare preventivamente i requisiti dell'esimente.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.