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Omesso versamento IVA: la nuova causa di non punibilità per crisi di liquidità
La riforma penale tributaria (D.Lgs. 87/2024) ha introdotto una causa di non punibilità per l'omesso versamento IVA quando l'omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile e sopravvenuta all'incasso dell'imposta.
COSA CAMBIA
Il D.Lgs. 87/2024, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, ha riformato il diritto penale tributario modificando l'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 (ora rubricato "Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario"). Il nuovo comma 3-bis stabilisce che i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e di IVA (art. 10-ter) non sono punibili quando il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute all'incasso dell'imposta. Il giudice valuta a tal fine la crisi non transitoria di liquidità dovuta all'inesigibilità dei crediti per insolvenza o sovraindebitamento di terzi, oppure al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, subordinatamente alla non esperibilità di azioni idonee a superare la crisi. Resta ferma la soglia di punibilità di 250.000 euro per periodo d'imposta; trattandosi di norma penale più favorevole, la causa di non punibilità opera anche per i fatti commessi prima del 29 giugno 2024.
DA QUANDO
In vigore dal 29 giugno 2024 (D.Lgs. 87/2024); applicabile anche ai fatti precedenti in quanto norma penale più favorevole.
CHI COLPISCE
Contribuenti IVA, imprese e professionisti, con omesso versamento dell'imposta superiore a 250.000 euro per periodo d'imposta, in particolare imprenditori in crisi di liquidità documentabile (insolvenza di clienti, mancati pagamenti della pubblica amministrazione). Riguarda i legali rappresentanti di società indagati o imputati per il reato e gli studi professionali che ne curano la difesa.
COSA FARE
1) Per i clienti con procedimenti penali per omesso versamento IVA, verificare se ricorre la causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile (art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000). 2) Documentare con prove specifiche i crediti inesigibili per insolvenza o sovraindebitamento di terzi, i mancati pagamenti certi ed esigibili della PA e l'impossibilità di superare la crisi con altre azioni. 3) Verificare se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione, circostanza che esclude la punibilità. 4) Valutare il pagamento integrale del debito (imposta, sanzioni e interessi) quale ulteriore causa di non punibilità prevista dall'art. 13. 5) Impostare la linea difensiva valorizzando l'esimente sin dalla fase preprocessuale, anche alla luce dei primi orientamenti della Cassazione (Sez. III penale, sentenza n. 41238/2024).
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.