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Nuova rottamazione dei carichi affidati alla riscossione (2000-2023)
La legge 199/2025 (manovra 2026) introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023, con adesione entro il 30 aprile 2026 e pagamento fino a 54 rate bimestrali.
COSA CAMBIA
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (controlli automatizzati ex artt. 36-bis/36-ter DPR 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR 633/1972) o da omesso versamento di contributi INPS, esclusi quelli da accertamento, possono essere estinti senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio: si versano solo capitale e spese di procedure esecutive/notifica. Restano incluse anche le sanzioni per violazioni del codice della strada, limitatamente a interessi e aggio. Sono inoltre riammessi i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni decadute (2000-2017 e 2000-2022), salvo, per queste ultime, se al 30/9/2025 risultano già versate tutte le rate scadute.
DA QUANDO
La dichiarazione di adesione va resa entro il 30 aprile 2026, con modalità telematiche pubblicate dall'agente della riscossione entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge. Il pagamento si effettua in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (prime tre il 31/7, 30/9 e 30/11/2026; dalla quarta alla 51ª nelle scadenze bimestrali dal 2027; ultime tre il 31/1, 31/3 e 31/5/2035), con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. L'agente della riscossione comunica l'importo dovuto entro il 30 giugno 2026.
CHI COLPISCE
Contribuenti, imprese e persone fisiche con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2023 da omesso versamento di imposte dichiarate o contributi INPS (esclusi quelli da accertamento) e i debitori con sanzioni del codice della strada.
COSA FARE
Verifica sull'area riservata del sito dell'agente della riscossione i carichi definibili del cliente. Valuta convenienza tra unica soluzione (31/7/2026) e rateazione fino a 54 rate. Predisponi e invia la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026 indicando anche eventuali giudizi pendenti e il numero di rate scelto. Segnala al cliente gli effetti collaterali: sospensione di prescrizione/decadenza, blocco di nuovi fermi/ipoteche/procedure esecutive, sospensione di dilazioni in corso. Monitora la comunicazione dell'agente entro il 30/6/2026 con l'importo definitivo e le scadenze delle rate.
APPROFONDIMENTO
Il mancato pagamento (anche solo parziale o tardivo oltre 5 giorni) dell'unica rata, di due rate anche non consecutive, o dell'ultima rata scelta per il dilazionamento, fa decadere la definizione: i versamenti effettuati restano acquisiti come acconto e riprendono i termini di prescrizione/decadenza per il recupero del debito residuo.
Fonte: Normattiva(normattiva.it)
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.