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Legge di Bilancio 2026: ridotta dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF di cui all'art. 11, c.1, lett. b) TUIR
La legge di bilancio 2026 modifica l'articolo 11, comma 1, lettera b) del TUIR, sostituendo l'aliquota del 35% con quella del 33%. La modifica opera dall'entrata in vigore della legge.
COSA CAMBIA
L'articolo 1, comma 3, della legge modifica l'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR (DPR 917/1986): le parole «35 per cento» sono sostituite da «33 per cento». Si tratta quindi della riduzione di due punti percentuali dell'aliquota IRPEF prevista da quella specifica lettera dell'articolo 11 c.1 TUIR. Il testo dell'atto non riporta gli scaglioni di reddito o le soglie a cui la lettera b) si applica, né altri dettagli tecnici sull'applicazione dell'aliquota.
DA QUANDO
La legge non prevede una decorrenza specifica per questo comma; si applica quindi la regola generale di cui all'articolo 21: la legge entra in vigore il 1° gennaio 2026, salvo quanto diversamente previsto per singole disposizioni (non è il caso di questo comma).
CHI COLPISCE
I contribuenti persone fisiche soggetti a IRPEF il cui reddito imponibile ricade nello scaglione disciplinato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR.
COSA FARE
Aggiorna i software di calcolo delle imposte e delle ritenute per applicare la nuova aliquota del 33% in luogo del 35% previsto dalla lettera b) dell'art. 11 c.1 TUIR. Verifica gli effetti sui conteggi di acconti e saldi IRPEF dei clienti per il periodo d'imposta interessato. Informa i clienti della variazione di aliquota nell'ambito della consulenza fiscale ordinaria.
Fonte: Normattiva(normattiva.it)
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.