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Interpello tributario: casi ammessi, termini di risposta ed effetti per il contribuente
Lo Statuto del contribuente disciplina l'interpello: dai casi di obiettiva incertezza interpretativa all'abuso del diritto, con termine di risposta di 90 giorni e silenzio-assenso in caso di mancata risposta.
COSA CAMBIA
L'art. 11 consente al contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria su fattispecie concrete e personali per: applicazione di disposizioni tributarie in caso di obiettiva incertezza; corretta qualificazione di fattispecie; disciplina dell'abuso del diritto; disapplicazione di norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta; sussistenza delle condizioni e idoneità degli elementi probatori per specifici regimi fiscali; condizioni per l'art. 24-bis del DPR 917/1986. L'interpello sulla lett. e) è riservato ai soggetti aderenti al regime di cui agli artt. 3 e ss. del D.Lgs. 128/2015 e a chi presenta istanze ex art. 2 del D.Lgs. 147/2015 (con esclusione dell'interpello probatorio ex art. 70-ter DPR 633/1972). Per istanze particolarmente complesse è previsto un contributo, con misura definita da regolamento del MEF. Non ricorre incertezza se l'AF ha già fornito soluzione con documenti di prassi o risoluzioni per fattispecie corrispondenti.
DA QUANDO
Il testo non indica una data di entrata in vigore specifica per l'art. 11; si applica quanto previsto dall'art. 21 della legge, che fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CHI COLPISCE
Contribuenti che intendono ottenere una risposta dell'amministrazione finanziaria su fattispecie concrete e personali; in particolare, per l'interpello su regimi fiscali specifici (lett. e), i soggetti aderenti al regime del D.Lgs. 128/2015 e i soggetti che presentano istanze ai sensi del D.Lgs. 147/2015.
COSA FARE
Verifica se la questione del cliente rientra in una delle ipotesi previste (incertezza interpretativa, qualificazione fattispecie, abuso del diritto, disapplicazione norme antielusive, regimi fiscali specifici, art. 24-bis DPR 917/1986). Controlla preventivamente se l'AF ha già fornito soluzione con prassi o risoluzioni su fattispecie corrispondenti, perché in tal caso non ricorre incertezza obiettiva. Presenta l'istanza tenendo conto che il termine di risposta è di 90 giorni, sospeso dal 1° al 31 agosto e in caso di richiesta di parere ad altra amministrazione (con risposta comunque dovuta se il parere non arriva in 60 giorni). Segnala al cliente che la presentazione dell'istanza non sospende scadenze, termini di decadenza o prescrizione. Ricorda che il silenzio dell'AF oltre il termine equivale a condivisione della soluzione prospettata, che la risposta vincola l'AF solo per il richiedente e per la questione oggetto dell'istanza, che gli atti difformi dalla risposta sono annullabili, e che la risposta stessa non è impugnabile.
APPROFONDIMENTO
Ai sensi del comma 8, le disposizioni dell'art. 32 quarto comma del DPR 600/1973 e dell'art. 52 quinto comma del DPR 633/1972 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Fonte: Normattiva(normattiva.it)
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.