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Incentivi ricercatori rientro: chiarimenti ADE su requisiti e applicazione
Interpello ADE n. 80/2026 chiarisce i requisiti per gli incentivi fiscali del rientro dei cervelli dedicati ai ricercatori residenti all'estero.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
L'interpello ADE n. 80/2026 precisa che gli incentivi per il rientro di ricercatori (art. 44 DL 78/2010) si applicano anche a soggetti che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e abbiano svolto attività di ricerca documentata presso enti esteri per almeno 24 mesi continuativi. Il beneficio (riduzione del 90% del reddito imponibile per 5 anni, estendibili a 8-13 anni con figli) spetta purché il ricercatore non sia stato residente fiscale in Italia nei 2 anni precedenti e si impegni a rimanere per almeno 2 anni.
DA QUANDO
Principio applicabile alle istanze già presentate e future
CHI COLPISCE
Ricercatori con titoli conseguiti all'estero che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia, purché abbiano svolto attività di ricerca documentata all'estero per almeno 24 mesi continuativi nei 3 anni precedenti il rientro. Include dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori universitari e di enti pubblici/privati. Esclusi i soggetti già residenti fiscali in Italia nei 2 anni precedenti il rientro.
COSA FARE
Per clienti interessati: 1) Verificare la documentazione dell'attività di ricerca svolta all'estero (contratti, pubblicazioni, attestazioni enti). 2) Controllare i requisiti di non residenza fiscale nei 2 anni precedenti. 3) Presentare istanza di accesso al regime agevolativo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta di applicazione. 4) Predisporre l'impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 2 anni. 5) Calcolare il risparmio fiscale sulla base del 10% del reddito imponibile.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.