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Imprese sociali associative: obbligo sindaci senza soglie dimensionali
Le imprese sociali in forma associativa devono nominare sindaci obbligatoriamente, a prescindere dal raggiungimento delle soglie dimensionali del Codice civile.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
Per le imprese sociali costituite in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), l'art. 7 del D.lgs. 112/2017 impone la nomina obbligatoria dell'organo di controllo indipendentemente dal superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2477 del Codice civile (ricavi 200.000 euro, attivo 100.000 euro, dipendenti 3 unità). L'obbligo deriva dalla natura dell'ente e non dalle dimensioni economiche, diversamente dalle società di capitali ordinarie.
DA QUANDO
Norma già in vigore dal 20 luglio 2017
CHI COLPISCE
Imprese sociali costituite in forma associativa (associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nella sezione speciale del Registro imprese) che svolgono attività di utilità sociale ex art. 2 D.lgs. 112/2017. Non riguarda le imprese sociali in forma societaria che seguono le soglie ordinarie del Codice civile.
COSA FARE
1) Verificare se i clienti ETS hanno acquisito qualifica di impresa sociale e forma associativa. 2) Per imprese sociali associative già costituite senza sindaci, convocare assemblea per nomina organo di controllo entro il prossimo bilancio. 3) Aggiornare statuti inserendo clausole su composizione e durata sindaci. 4) Calcolare compensi sindaci (deducibili nei limiti di congruità) e impatto su costi di gestione. 5) Informare clienti dell'obbligo per evitare irregolarità nella governance.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.