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Imprese sociali associative: sindaci obbligatori senza soglie dimensionali
Per le imprese sociali in forma di associazione riconosciuta il collegio sindacale è sempre obbligatorio, indipendentemente dalle soglie dimensionali del codice civile.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
Il D.Lgs. 112/2017 (art. 10, comma 2) stabilisce che le imprese sociali costituite in forma di associazione riconosciuta devono sempre nominare il collegio sindacale, prescindendo dalle soglie dimensionali dell'art. 2477 c.c. (ricavi 200.000 euro, attivo 100.000 euro, dipendenti medi 3). La norma è speciale rispetto alla disciplina civilistica generale e si applica fin dalla costituzione dell'ente, non dal raggiungimento di parametri economici. Resta ferma l'applicazione delle soglie per gli altri controlli (revisione legale).
DA QUANDO
Immediata per tutte le imprese sociali associative già costituite e future
CHI COLPISCE
Associazioni riconosciute iscritte nel Registro delle imprese sociali, indipendentemente da dimensione, fatturato o numero dipendenti. Non si applica alle imprese sociali costituite in altra forma giuridica (srl, cooperative, fondazioni) che seguono le soglie ordinarie del codice civile. Coinvolge anche commercialisti che assistono nella costituzione o trasformazione di questi enti.
COSA FARE
1) Verificare nei portafoglio clienti le associazioni riconosciute con qualifica di impresa sociale sprovviste di collegio sindacale. 2) Convocare assemblea straordinaria per nomina sindaci entro il primo rinnovo delle cariche sociali. 3) Per nuove costituzioni, prevedere fin dall'atto costitutivo la nomina del collegio sindacale. 4) Depositare presso Registro Imprese l'atto di nomina sindaci con relativi CV e accettazione cariche. 5) Adeguare statuti inserendo norme su funzionamento collegio sindacale secondo codice civile.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.