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Imprese sociali: organo di controllo obbligatorio a prescindere dalle dimensioni
Nelle imprese sociali la nomina di uno o più sindaci è obbligatoria fin dalla costituzione, indipendentemente dalle soglie dimensionali e qualunque sia la forma giuridica (art. 10 D.Lgs. 112/2017). Fanno eccezione le cooperative sociali.
COSA CAMBIA
L'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 impone a tutte le imprese sociali, di qualsiasi dimensione, di prevedere nell'atto costitutivo la nomina di uno o più sindaci con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Rispetto alla disciplina precedente (art. 11 D.Lgs. 155/2006), sono state eliminate le soglie dimensionali al cui superamento era subordinato l'obbligo: l'organo di controllo è dunque obbligatorio a prescindere da attivo, ricavi e numero di dipendenti, qualunque sia la forma giuridica adottata (associazione, fondazione, società), fatte salve le disposizioni più restrittive proprie del tipo prescelto. Sono escluse dall'applicazione dell'art. 10 le cooperative sociali, che dispongono di una propria disciplina dei controlli (nota del Ministero del Lavoro prot. 2491/2018). L'obbligo di revisione legale dei conti resta invece legato al superamento delle soglie dell'art. 2435-bis c.c.
DA QUANDO
Obbligo vigente in base al D.Lgs. 112/2017, applicabile a tutte le imprese sociali già costituite e di nuova costituzione.
CHI COLPISCE
Imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese, costituite in forma di associazione, fondazione o società, indipendentemente da dimensione, fatturato o numero di dipendenti. Sono escluse le cooperative sociali, soggette alla disciplina di controllo propria del tipo cooperativo. Riguarda i commercialisti che assistono nella costituzione, nell'adeguamento statutario o nella trasformazione di questi enti.
COSA FARE
1) Individuare nel portafoglio le imprese sociali prive di organo di controllo, escludendo le cooperative sociali. 2) Per le nuove costituzioni, prevedere già nell'atto costitutivo la nomina di uno o più sindaci con i requisiti degli artt. 2397 comma 2 e 2399 c.c. 3) Per gli enti esistenti, adeguare lo statuto e nominare l'organo di controllo a prescindere dalle dimensioni. 4) Verificare separatamente l'eventuale obbligo di revisione legale dei conti al superamento delle soglie dell'art. 2435-bis c.c. 5) Depositare presso il Registro delle imprese l'atto di nomina con accettazione delle cariche.
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