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Fatture elettroniche a cavallo d'anno: chiarimenti su regime del registrato
ODCEC Milano precisa i criteri di imputazione dei ricavi per fatture elettroniche emesse negli ultimi giorni dell'anno e trasmesse al SdI l'anno successivo.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
La Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti chiarisce l'applicazione del regime del registrato per le fatture elettroniche emesse a fine anno ma trasmesse al Sistema di Interscambio nell'anno successivo. Il principio conferma che rileva la data di emissione del documento (art. 21, DPR 633/72) indipendentemente dalla trasmissione telematica. Per i soggetti in contabilità semplificata, i ricavi si imputano nell'anno di emissione anche se la fattura viene processata dal SdI dopo il 31 dicembre.
DA QUANDO
Applicazione immediata per le dichiarazioni in corso di predisposizione
CHI COLPISCE
Contribuenti in regime del registrato (contabilità semplificata): forfettari, minimi, professionisti non obbligati alla contabilità ordinaria, piccole attività commerciali. Il chiarimento interessa anche i commercialisti nella verifica delle dichiarazioni IVA e redditi di tali clienti per evitare errori di imputazione temporale dei ricavi.
COSA FARE
1) Verificare nelle dichiarazioni dei clienti in regime del registrato che i ricavi siano imputati per data emissione, non per data trasmissione SdI. 2) Controllare le fatture emesse tra 29-31 dicembre con trasmissione differita a gennaio: devono essere incluse nell'anno di emissione. 3) Per clienti con software di fatturazione, verificare che la configurazione rispetti il principio della data documento. 4) Correggere eventuali dichiarazioni già presentate se i ricavi sono stati erroneamente spostati all'anno successivo.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.