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Commercialista2 min di lettura

Diagnosi energetica obbligatoria per grandi imprese e imprese energivore

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia devono eseguire diagnosi energetiche periodiche sui siti produttivi nazionali; per le energivore scatta anche l'obbligo di attuare almeno un intervento individuato o adottare ISO 50001.

COSA CAMBIA

L'art. 8 impone alle grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni, in conformità ai dettati dell'allegato 2. L'obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2. I risultati sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. Il comma 3 estende l'obbligo di diagnosi, con le medesime scadenze, alle imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (imprese energivore), indipendentemente dalla loro dimensione. Per queste ultime è previsto anche l'obbligo di dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi o, in alternativa, di adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva.

DA QUANDO

La prima diagnosi doveva essere eseguita entro il 5 dicembre 2015, con obbligo di ripetizione ogni quattro anni. Per le imprese energivore di cui al comma 3 valgono le medesime scadenze previste per le grandi imprese.

CHI COLPISCE

Le grandi imprese (come definite dall'art. 2, comma 2, lett. v) con più di 250 occupati e fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 sulla riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, indipendentemente dalla loro dimensione.

COSA FARE

Verifica se il cliente rientra nella definizione di grande impresa (soglie occupati/fatturato/bilancio dell'art. 2) oppure tra le imprese energivore ex DM 21 dicembre 2017. Se soggetto all'obbligo, verifica se ha adottato un sistema di gestione ISO 50001 che includa già la diagnosi energetica conforme all'allegato 2 (in tal caso non si applica la periodicità quadriennale); in caso contrario, fai eseguire la diagnosi da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia nei tempi previsti. Per le imprese energivore, verifica inoltre che sia stato attuato almeno uno degli interventi individuati dalla diagnosi oppure adottato ISO 50001 prima della diagnosi successiva, e che ciò sia comunicato nella diagnosi seguente. Assicurati che i risultati delle diagnosi siano comunicati all'ENEA. Ricorda che la mancata diagnosi comporta sanzione amministrativa da 4.000 a 40.000 euro (art. 16, comma 1) e che la diagnosi non conforme comporta sanzione da 2.000 a 20.000 euro; per le imprese energivore che non attuano gli interventi o non adottano ISO 50001 è prevista sanzione da 1.000 a 10.000 euro (art. 16, comma 13-bis).

APPROFONDIMENTO

Il comma 3-bis esclude dall'obbligo del comma 1 le grandi imprese con consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep, per le quali un decreto del Ministero dello sviluppo economico definisce la documentazione alternativa da trasmettere. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765/2008, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339 (art. 8, comma 2).

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.