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Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: scadenza 27 maggio 2026
Tutti gli iscritti all'Albo devono aggiornare il documento di autovalutazione del rischio antiriciclaggio (Regola Tecnica n. 1) entro il 27 maggio 2026. L'autovalutazione di studio include tutti i clienti, anche quelli per soli adempimenti dichiarativi (per i quali resta l'esonero dall'adeguata verifica individuale).
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
Con l'Informativa n. 85 del 30 maggio 2025, il CNDCEC ha ricordato che tutti i commercialisti iscritti all'Albo devono aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di studio (AV.0, ai sensi della Regola Tecnica n. 1 emanata con Deliberazione CNDCEC n. 9 del 16 gennaio 2025) entro il 27 maggio 2026. La nuova Regola Tecnica supera la rigida cadenza triennale: l'aggiornamento va effettuato a ogni mutamento rilevante dei parametri di rischio e comunque entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi (NRA), pubblicato il 27 maggio 2025 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF. L'autovalutazione di studio è documento di mappatura aggregata del rischio: deve includere tutti i clienti dello studio, compresi quelli per cui resta confermato l'esonero dall'adeguata verifica individuale (sole prestazioni dichiarative, redazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali, F24).
DA QUANDO
Termine ultimo: 27 maggio 2026.
CHI COLPISCE
Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche se svolgono esclusivamente attività dichiarative per i propri clienti. Eccezione: i neoiscritti, per i quali la prima autovalutazione è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio dell'attività. L'esonero dall'adeguata verifica per i clienti dichiarativi puri (introdotto dall'aggiornamento delle Regole Tecniche 2025) non incide sull'obbligo di mappatura del rischio di studio, che li include comunque.
COSA FARE
1) Predisporre o aggiornare il documento AV.0 secondo la metodologia in 3 fasi della Regola Tecnica n. 1: individuazione del rischio inerente (clientela, area geografica, prodotti/servizi, canali operativi), analisi delle vulnerabilità (formazione, procedure di verifica, conservazione dati, segnalazioni SOS), determinazione del rischio residuo con matrice ponderata 40% rischio inerente / 60% vulnerabilità. 2) Includere nella mappatura tutti i clienti dello studio, distinguendo quelli soggetti ad adeguata verifica individuale da quelli per cui opera l'esonero (sole dichiarazioni fiscali, F24). 3) Per i clienti rientranti nella adeguata verifica individuale, valutare se i nuovi criteri NRA 2025 comportano riclassificazione del rischio del singolo rapporto. 4) Documentare con data certa il processo di aggiornamento, archiviare il documento e renderlo disponibile per ispezioni UIF o Guardia di Finanza. 5) Formare e informare collaboratori e soci dello studio sulle novità della Regola Tecnica 1 e dell'NRA 2025. 6) Calendarizzare la scadenza del 27 maggio 2026 nei sistemi di studio. Nota: la mancata o incompleta autovalutazione non genera sanzione diretta autonoma ma incide sulla graduazione delle sanzioni 231/2007 in caso di violazioni.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.