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Accise su benzina, gasolio, GPL e gas naturale: nuove aliquote per due periodi di maggio-giugno 2026
Il DL 63/2026 rideterminate le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale e HVO/biodiesel per due finestre temporali (2-10 maggio e 23 maggio-6 giugno 2026), con relative coperture finanziarie.
COSA CAMBIA
Le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti (Allegato I, D.Lgs. 504/1995) sono rideterminate: dal 2 al 10 maggio 2026 benzina 622,90 euro/mille litri, gasolio 472,90 euro/mille litri, GPL 242,77 euro/mille kg, gas naturale zero euro/mc; dal 23 maggio al 6 giugno 2026 benzina invariata a 622,90, gasolio a 572,90 euro/mille litri, GPL invariato a 242,77, gas naturale zero. Per gli stessi periodi l'aliquota sui gasoli paraffinici HVO e biodiesel (art. 3 co. 4, D.Lgs. 43/2025) è fissata rispettivamente a 472,90 e 572,90 euro/mille litri. Il comma 4-quater modifica inoltre l'art. 11 co. 3 del DL 21/2026, sostituendo il termine 'trentesimo' con 'centoventesimo' giorno, fatti salvi gli effetti già prodotti per i contratti sottoscritti prima della legge di conversione del presente decreto.
DA QUANDO
Prima finestra: dal 2 maggio 2026 al 10 maggio 2026. Seconda finestra: dal 23 maggio 2026 al 6 giugno 2026, come indicato nei commi 4-bis e 4-ter.
CHI COLPISCE
Soggetti che immettono in consumo benzina, gasolio, GPL, gas naturale usato come carburante, gasoli paraffinici HVO e biodiesel; operatori del settore petrolifero e della distribuzione carburanti obbligati al versamento dell'accisa.
COSA FARE
Verifica l'applicazione delle nuove aliquote nei due periodi indicati (2-10 maggio e 23 maggio-6 giugno 2026) per benzina, gasolio, GPL, gas naturale e HVO/biodiesel; aggiorna i sistemi di fatturazione e i calcoli di accisa per i clienti operanti nel settore dei carburanti; segnala ai clienti con contratti relativi all'art. 11 del DL 21/2026 la modifica del termine da 'trentesimo' a 'centoventesimo' giorno, verificando se i contratti sono anteriori alla legge di conversione del presente decreto.
APPROFONDIMENTO
Gli oneri per le due rideterminazioni sono coperti separatamente: 146,5 milioni per il 2026 e 2 milioni per il 2028 (commi 1-2) tramite utilizzo di somme non riassegnate ex art. 148 L. 388/2000 e riduzione del Fondo ex art. 10 co. 5 DL 282/2004; 133,8 milioni per il 2026 e 1,8 milioni per il 2028 (commi 4-bis/4-ter) secondo quanto previsto dall'art. 1-septies. Il Fondo ex art. 10 co. 5 DL 282/2004 è incrementato di 4,9 milioni per il 2027.
Fonte: Normattiva(normattiva.it)
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.