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Malattia e sport: illegittimo il licenziamento senza accertamento medico
Cassazione: il datore non può licenziare per giusta causa il dipendente malato che pratica sport senza preventivo accertamento delle reali condizioni di salute.
Pubblicato il 11 maggio 2026
COSA CAMBIA
La Cassazione (Sez. Lav., sent. recente) stabilisce che è illegittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente in malattia sorpreso a praticare attività sportiva, se il datore non ha preventivamente accertato l'incompatibilità tra le condizioni di salute certificate e l'attività fisica svolta. Il principio supera l'automatismo licenziamento = scoperta attività sportiva, richiedendo una valutazione caso per caso della reale capacità lavorativa del dipendente e della natura della patologia attestata dal certificato medico.
DA QUANDO
Principio giurisprudenziale immediatamente applicabile
CHI COLPISCE
Tutti i datori di lavoro che intendono contestare comportamenti dei dipendenti durante i periodi di malattia. Il principio si applica tanto ai dirigenti quanto agli altri lavoratori subordinati, con particolare rilevanza per aziende che effettuano controlli mediante investigatori privati o che ricevono segnalazioni di dipendenti in malattia impegnati in attività fisiche.
COSA FARE
Prima di procedere a licenziamento per giusta causa, il datore deve: 1) Richiedere visita medica fiscale INPS per accertare le reali condizioni di salute; 2) Valutare la compatibilità tra patologia certificata e attività sportiva osservata; 3) Contestare per iscritto i fatti con specifica indicazione dell'incompatibilità accertata; 4) Attendere le controdeduzioni del dipendente prima del provvedimento disciplinare. Rivedere le clausole disciplinari aziendali per allinearle al nuovo orientamento giurisprudenziale.
Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.