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Consulente del LavoroIn vigore1 min di lettura

Licenziamento per malattia e sport: principi da Cassazione per tutela lavoratore

La Cassazione chiarisce quando il lavoratore in malattia può praticare sport senza rischiare il licenziamento: serve incompatibilità medica certificata.

Pubblicato il 11 maggio 2026

COSA CAMBIA

La Cassazione (Sezioni Unite, sent. 15432/2024) stabilisce che il licenziamento del lavoratore in malattia che pratica attività sportiva è illegittimo salvo incompatibilità medica certificata. Non basta la semplice attività fisica per giustificare il recesso: serve prova medica che lo sport sia incompatibile con la patologia dichiarata. Il datore deve dimostrare che l'attività svolta compromette la guarigione o è incompatibile con le limitazioni funzionali certificate dal medico curante.

DA QUANDO

Principio consolidato dalla sentenza del 15 novembre 2024

CHI COLPISCE

Datori di lavoro privati e pubblici che gestiscono assenze per malattia, lavoratori dipendenti in congedo per malattia che praticano sport, consulenti del lavoro che assistono in contenziosi su licenziamenti disciplinari legati ad attività durante malattia. Include tutti i settori e tipologie contrattuali (tempo determinato, indeterminato, part-time).

COSA FARE

1) Per contenziosi in corso: verificare se il licenziamento si basa solo sull'attività sportiva senza perizia medica di incompatibilità. 2) Preparare argomentazioni difensive basate sul principio delle Sezioni Unite per ricorsi del lavoratore. 3) Consigliare i datori di ottenere sempre valutazione medica legale prima di licenziare per incompatibilità sport-malattia. 4) Aggiornare le procedure disciplinari aziendali richiedendo sempre parere medico competente prima di azioni per attività durante malattia.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.