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Consulente del LavoroIn vigore2 min di lettura

INAIL agricoltura: nuove aliquote contributive dal 2026

Con la Circolare INAIL n. 18/2026, dal 1° gennaio 2026 cambiano le aliquote per dipendenti agricoli (8,5000% / 2,7200% / 2,1250%) e le quote capitarie per autonomi (650€ / 450,12€). Cessa la riduzione 14,80% ex L. 147/2013.

Pubblicato il 11 maggio 2026

COSA CAMBIA

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INAIL ridetermina i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali in agricoltura (Circolare 18/2026 del 7 maggio, in attuazione del D.M. interministeriale 1° aprile 2026 e del D.L. 159/2025, art. 1 c. 2). Per i lavoratori dipendenti agricoli l'aliquota sulla retribuzione imponibile è 8,5000% nei territori non svantaggiati, 2,7200% nei territori svantaggiati, 2,1250% nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani). La nuova aliquota assorbe le precedenti addizionali (10,1250% + 3,1185% = 13,2435%). Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri) la quota capitaria annua per unità attiva è 650,00€ nelle zone normali, 450,12€ nei territori montani e svantaggiati. Cessa la riduzione del 14,80% prevista dall'art. 1 c. 128 della L. 147/2013.

DA QUANDO

Dal 1° gennaio 2026 (effetto retroattivo per le competenze già maturate).

CHI COLPISCE

Datori di lavoro agricoli con dipendenti soggetti al Titolo II del D.P.R. 1124/1965 e lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri) iscritti alla gestione agricoltura. Sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i dipendenti di cooperative che trasformano prodotti agricoli acquistati prevalentemente sul mercato (assoggettati alla gestione Industria). Le riduzioni territoriali, confermate dall'art. 1 c. 45 della L. 220/2010, restano del 75% per le zone particolarmente svantaggiate e del 68% per le zone svantaggiate.

COSA FARE

1) Aggiornare le procedure paghe con le nuove aliquote dal 1° gennaio 2026 (8,5000% / 2,7200% / 2,1250%) e ricalcolare l'impatto rispetto alla precedente 13,2435% ridotta del 14,80%. 2) Per i lavoratori autonomi, aggiornare l'importo della quota capitaria annua (650€ o 450,12€ secondo zona) per ogni unità attiva del nucleo. 3) Verificare la classificazione territoriale dell'azienda (zona normale / svantaggiata / particolarmente svantaggiata) per applicare le riduzioni 75%/68%. 4) Applicare le nuove misure nei flussi UNIEMENS/DMAG già dalle competenze di gennaio 2026: la riscossione è effettuata da INPS, non direttamente da INAIL. 5) Informare i clienti agricoli dell'impatto economico: la rideterminazione può comportare variazioni rispetto al 2025 in funzione della classificazione tariffaria precedente.

Scheda generata con assistenza AI e verificata editorialmente. La fonte normativa primaria è linkata sopra.